Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VI
Art. 85
In vigore dal 19 apr 1933
Qualora il concessionario di bonifica, in luogo di rilasciare delegazioni sui contributi a carico dei proprietari, intenda procedere alla cessione dei contributi e non possa, senza soverchio aggravio, procedere all'intimazione prevista dal l'art. 1539 del codice civile, il ministro dell'agricoltura delle foreste può disporre che della cessione sia data notizia per estratto in un giornale quotidiano della provincia e ne sia fatta notifica al prefetto, competente a rendere esecutivi i ruoli, ed all'agente incaricato delle riscossioni.
La cessione sarà efficace a tutti gli effetti di legge, solo quando sieno osservate le formalità suddette.
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