Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VI
Art. 81
In vigore dal 19 apr 1933
In casi assolutamente eccezionali, il Governo del Re è autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da consorzi di proprietari e da enti morali, che si propongano scopi di bonifica per l'esecuzione delle opere, e la garanzia è concessa con decreto Reale da promuoversi dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, previo accertamento della sicurezza dell'operazione.
Il ministro dell'agricoltura e foreste può garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti per mezzo dell'associazione nazionale fra i consorzi di bonifica, ai consorzi di nuova istituzione, per spese iniziali di funzionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-81