Art. 81
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo VI

Art. 81

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In vigore dal 19 apr 1933
In casi assolutamente eccezionali, il Governo del Re è autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da consorzi di proprietari e da enti morali, che si propongano scopi di bonifica per l'esecuzione delle opere, e la garanzia è concessa con decreto Reale da promuoversi dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, previo accertamento della sicurezza dell'operazione. Il ministro dell'agricoltura e foreste può garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti per mezzo dell'associazione nazionale fra i consorzi di bonifica, ai consorzi di nuova istituzione, per spese iniziali di funzionamento.
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