Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VI
Art. 76
In vigore dal 19 apr 1933
Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà, per decreto Reale su proposta del ministro per l'agricoltura e foreste.
Le disposizioni del codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con titoli nominativi a debito dei comuni o provincie sono anche applicabili ai titoli nominativi a debito dei consorzi di bonifica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-76