Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VI
Art. 80
In vigore dal 19 apr 1933
Lo Stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo, in misura 'non superiore a L. 3 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale concesso a mutuo. Quest'ultimo non dovrà però oltrepassare la differenza tra l'importo della spesa per l'esecuzione delle opere di miglioria ed il sussidio concesso ai sensi del precedente .
Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi potrà essere corrisposto anche nella forma di capitalizzazione di annualità entro i limiti delle disponibilità del fondo annualmente stanziato per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-80