Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VI
Art. 77
In vigore dal 19 apr 1933
L'istituto nazionale delle assicurazioni, la cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la banca nazionale del lavoro, le casse di risparmio, i monti di pietà e tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, ad acquistare le obbligazioni e i titoli emessi dai consorzi.
Gli esattori delle imposte sono autorizzati a prestare le cauzioni richieste per il servizio di esattoria, servendosi delle obbligazioni e titoli anzidetti, nonché delle delegazioni sui contributi dei proprietari, delle provincie e dei comuni nelle spese di bonifica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-77