Art. 77
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo VI

Art. 77

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In vigore dal 19 apr 1933
L'istituto nazionale delle assicurazioni, la cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la banca nazionale del lavoro, le casse di risparmio, i monti di pietà e tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, ad acquistare le obbligazioni e i titoli emessi dai consorzi. Gli esattori delle imposte sono autorizzati a prestare le cauzioni richieste per il servizio di esattoria, servendosi delle obbligazioni e titoli anzidetti, nonché delle delegazioni sui contributi dei proprietari, delle provincie e dei comuni nelle spese di bonifica.
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