Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo VII

Art. 88

In vigore dal 19 apr 1933
Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi e degli esecutori di opere di bonifica integrale, sono soggetti al normale trattamento tributario. Resta ferma l'applicazione dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a favore dei consorzi, nonché delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, tanto se assunte da consorzi che da altri enti o privati.
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