Art. 91
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo VIII

Art. 91

106 / 121
In vigore dal 19 apr 1933
Spetta alla pubblica amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro manutenzione rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte. Nessun risarcimento è dovuto dallo Stato per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere.
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