Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo II
Art. 113
In vigore dal 19 apr 1933
I consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ed aventi in corso l'esecuzione di opere o l'ammortamento di mutui, garantiti con delegazioni sui contributi consorziali, conservano la facoltà, di esigere i contributi con i privilegi e secondo le norme delle precedenti leggi, nei limiti della spesa occorrente per il compimento delle opere e l'ammortamento dei mutui relativi.
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