Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo II

Art. 114

In vigore dal 19 apr 1933
In relazione alle disposizioni da adottare a norma dell', il ministro dell'agricoltura dichiara la natura dei consorzi costituiti secondo le leggi preesistenti, per l'esecuzione o la manutenzione di opere contemplate dal presente decreto, al fine di distinguere i consorzi di bonifica da quelli di miglioramento fondiario. Tanto i consorzi di bonifica che quelli di miglioramento fondiario devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedere alla revisione dei propri statuti, allo scopo di uniformarli alle nuove esigenze legislative. L'associazione nazionale dei consorzi curerà che questa disposizione sia osservata.
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