Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo II

Art. 117

In vigore dal 19 apr 1933
L'esenzione per 20 anni dall'imposta fondiaria sull'aumento del reddito dei fondi bonificati, di cui all', è estesa anche alle bonifiche idrauliche eseguite da privati, indipendentemente da un atto di concessione governativa e senza concorso nella spesa da parte dello Stato, purchè esse corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri contemplati nel presente decreto. L'applicabilità dell'esenzione ventennale è accertata, in seguito a domanda degli interessati, dal ministero per l'agricoltura e per le foreste. La data di decorrenza del ventennio di esenzione viene determinata con gli stessi criteri dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-117

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