Art. 1
In vigore dal 19 apr 1933
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 24 dicembre 1928, n. 3134;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze e dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Sono approvate le norme per la bonifica integrale, secondo il testo annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - ACERBO - DE FRANCISCI - JUNG - CROLLALANZA.
visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 106. - MANCINI.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-rd-1