Art. 1

In vigore dal 19 apr 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 24 dicembre 1928, n. 3134; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze e dei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono approvate le norme per la bonifica integrale, secondo il testo annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - ACERBO - DE FRANCISCI - JUNG - CROLLALANZA. visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 330, foglio 106. - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-rd-1

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