Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo II
Art. 118
In vigore dal 19 apr 1933
Entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, possono ammettersi ai benefici da esso attribuiti alle opere di bonifica, le bonifiche dichiarate ultimate prima della pubblicazione del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, limitatamente ai lavori che non erano autorizzati dalle leggi del tempo o la cui necessità non era prevedibile al momento dell'esecuzione delle opere principali di bonifica.
Per quanto riguarda la decorrenza del termine ventennale di esenzione dall'imposta fondiaria dell'aumento di reddito dei terreni bonificati si applicano le disposizioni dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-118