Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo II

Art. 116

In vigore dal 19 apr 1933
Oli atti dei consorzi che, dovendo a norma dell' del presente decreto essere sottoposti all'approvazione dell'associazione nazionale dei consorzi, si trovino, all'entrata in vigore del decreto stesso, presso i prefetti, saranno vistati da questi in conformità di quanto era disposto dalle leggi precedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-116

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo