Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo IX›Capo I
Art. 106
In vigore dal 19 apr 1933
La manutenzione delle opere eseguite dallo Stato nella plaga vesuviana è fatta a cura dello Stato.
Accertata l'ultimazione di un lotto a termine dell' del presente decreto la spesa di manutenzione del lotto ultimato è sostenuta per metà dallo Stato e per metà dai proprietari interessati.
La spesa a carico dei proprietari viene ripartita nel modo previsto nel precedente articolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-106