Art. 106
Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo IXCapo I

Art. 106

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In vigore dal 19 apr 1933
La manutenzione delle opere eseguite dallo Stato nella plaga vesuviana è fatta a cura dello Stato. Accertata l'ultimazione di un lotto a termine dell' del presente decreto la spesa di manutenzione del lotto ultimato è sostenuta per metà dallo Stato e per metà dai proprietari interessati. La spesa a carico dei proprietari viene ripartita nel modo previsto nel precedente articolo.
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