Testo unico
Art. 49
(Art. 40 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).
In vigore dal 22 gen 1932
Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto ad eccezione delle seguenti:
Saranno a carico delle provincie:
a) Le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali;
b) I locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per gli Uffici tecnici del Catasto.
Saranno a carico dei comuni:
a) Le spese di delimitazione e terminazione dei territori comunali;
b) Le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali;
c) I locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per gli Uffici degli operatori catastali del comune;
d) Le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune.
Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi possessori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-49