Testo unico

Art. 50

(Art. 41 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, ed art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

In vigore dal 22 gen 1932
Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo. I contratti di permuta e di vendita immobiliare, che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta dall' del presente testo unico allo scopo riconosciuto e attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di lire 10, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da una lira. Inoltre le relative tasse di archivio, di inscrizione nei repertori notarili e delle volture catastali, nonché quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla metà. Queste disposizioni resteranno in vigore durante il periodo della formazione del nuovo catasto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-50

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