Testo unico
Art. 45
(Art. 3 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ed art. 2 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276).
In vigore dal 22 gen 1932
L'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici ha la facoltà di accertare se la qualità di coltura attribuita in catasto ai singoli terreni corrisponda all'attuale, e di correggere le scritture catastali per ottenere tale corrispondenza. I miglioramenti però avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrerà di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate dalle leggi speciali.
La revisione potrà essere richiesta anche dal singolo possessore per i propri fondi ogni anno nei tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo dell'imposta terreni. Dei risultati della revisione si terrà conto nel ruolo dell'anno successivo a quello dl presentazione della domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-45