Testo unico
Art. 40
(Art. 32 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).
In vigore dal 4 nov 1969
I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto, e i componenti delle commissioni censuarie, purchè muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprietà immobiliari per gli accertamenti del caso.
Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-40