Testo unico
Art. 35
(Art. 25 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
In vigore dal 22 gen 1932
Nel caso di mancanza delle nomine demandate alle Autorità comunali e provinciali nell' del presente testo unico, sarà provveduto rispettivamente dal Prefetto o dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-35