Testo unico

Art. 34

(Art. 24 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

In vigore dal 22 gen 1932
Salvo i casi di esenzione che saranno stabiliti dal regolamento, l'Ufficio di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali è obbligatorio. Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-34

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