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Art. 29

(Art. 8 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

In vigore dal 22 gen 1932
I locali, mobili, oggetti di cancelleria, stampati e quanto occorra per la Commissione e la Segreteria, sono provveduti, sopra richiesta della Presidenza, dall'Ufficio generale del Catasto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-29

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