Testo unico

Art. 24

(Art. 3 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

In vigore dal 22 gen 1932
Il Presidente della Commissione, e per esso il Vice-presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti, dirige i lavori, firma la corrispondenza, presiede le adunanze e cura la esecuzione delle deliberazioni della Commissione stessa in quanto a lei spetta.
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