Testo unico
Art. 19
(Art. 18 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3a).
In vigore dal 22 gen 1932
Presso il Ministero delle finanze è istituito un Ufficio generale del Catasto, tecnico ed amministrativo, al quale appartiene la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-19