Testo unico
Art. 15
(Art. 13 legge io marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
In vigore dal 22 gen 1932
Ogni particella sarà considerata da sè, senza riguardo alla sua connessione con altri fondi o con esercizi industriali, e a rapporti personali del possessore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-15