Testo unico

Art. 11

(Art. 9 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

In vigore dal 22 gen 1932
La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale è fatta la ripartizione della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-11

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