Testo unico
Art. 9
(Art. 4 legge 5 gennaio 1928, n. 135).
In vigore dal 22 gen 1932
Le proposte di intestazione e di ripartizione vengono portate a conoscenza degli interessati, i quali hanno diritto di reclamare contro di esse, e vengono rese definitive, coi procedimenti prescritti nell' del presente testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-9