Testo unico

Art. 8

(Art. 3 legge 5 gennaio 1928, n. 135).

In vigore dal 22 gen 1932
Il rilevamento della coesistenza sullo stesso immobile, dei diversi diritti reali di godimento sarà fatto, su domanda degli interessati, dall'Amministrazione catastale, la quale potrà anche provvedervi d'ufficio. Nel caso di contestazione, l'intestazione dei compossessori di fatto porterà l'annotamento di riserva di ogni diritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-8

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