Testo unico

Art. 12

Art. 10 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 (4° comma), 2 (2° comma), 5 (3° e 4° comma) R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17

In vigore dal 13 mar 1935
Di regola ogni Comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro per le finanze con decreto speciale, sulla proposta, dell'Ufficio generale del catasto, o del legale rappresentante del Comune, sentito in questo secondo caso, lo stesso Ufficio generale del catasto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-12

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