Testo unico
Art. 17
(Art. 16 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
In vigore dal 22 gen 1932
Le acque d'irrigazione si intenderanno comprese per il loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono. Nel caso però di terreni irrigati con acque in tutto o in parte di affitto o concesse a canone, sarà fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il costo dell'acqua.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-17