Testo unico

Art. 22

(Art. 1 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

In vigore dal 18 ott 1938
La Commissione censuaria centrale è composta di 17 membri effettivi e di 4 supplenti, nominati dal Ministro per le finanze e cioè: a) del direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e di quello delle Imposte dirette, in qualità di membri effettivi; b) di un membro effettivo scelto fra i funzionari dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°; c) di un membro effettivo scelto fra i magistrati di sede a Roma, di grado non inferiore al 5°; d) di un membro effettivo scelto fra i funzionari dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5°; e) di due membri effettivi e di uno supplente scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fasciata degli agricoltori; f) di un membro effettivo scelto fra tre designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura; g) di tre membri effettivi, uno per ciascuno dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri, dei geometri e dei tecnici agricoli, scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti; h) di altri sei membri effettivi e di tre supplenti scelti tra le persone esperte in materia. La Commissione risiede presso il Ministero delle finanze ed è presieduta dal Ministro, o, in sua vece, dal vice-presidente da lui nominato fra i membri effettivi. A tutti i membri, eccettuato il vice-presidente e quelli di cui alle lettere a), b), c) è fatto obbligo di partecipare annualmente ad almeno due dei sopraluoghi che si rendano necessari per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-22

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