Testo unico
Art. 22
22 / 62(Art. 1 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).
In vigore dal 18 ott 1938
La Commissione censuaria centrale è composta di 17 membri effettivi e di 4 supplenti, nominati dal Ministro per le finanze e cioè:
a) del direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e di quello delle Imposte dirette, in qualità di membri effettivi;
b) di un membro effettivo scelto fra i funzionari dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°;
c) di un membro effettivo scelto fra i magistrati di sede a Roma, di grado non inferiore al 5°;
d) di un membro effettivo scelto fra i funzionari dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5°;
e) di due membri effettivi e di uno supplente scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fasciata degli agricoltori;
f) di un membro effettivo scelto fra tre designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
g) di tre membri effettivi, uno per ciascuno dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri, dei geometri e dei tecnici agricoli, scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;
h) di altri sei membri effettivi e di tre supplenti scelti tra le persone esperte in materia.
La Commissione risiede presso il Ministero delle finanze ed è presieduta dal Ministro, o, in sua vece, dal vice-presidente da lui nominato fra i membri effettivi.
A tutti i membri, eccettuato il vice-presidente e quelli di cui alle lettere a), b), c) è fatto obbligo di partecipare annualmente ad almeno due dei sopraluoghi che si rendano necessari per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-22