Testo unico

Art. 23

(Art. 2 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

In vigore dal 22 gen 1932
La Commissione censuaria centrale, giusta le norme stabilite per la pubblicazione delle tariffe d'estimo e dei dati catastali, e per la trattazione dei relativi reclami, decide: a) sui reclami e sulle osservazioni e proposte dell'Ufficio generale del Catasto intorno alla qualificazione, alla classificazione ed alle tariffe e stabilisce le tariffe stesse per tutti i Comuni del Regno; b) sui reclami dell'Amministrazione catastale e delle Commissioni provinciali, ed anche delle minoranze di queste per erroneità di criteri seguiti in singoli Comuni o in determinate zone nella esecuzione del classamento; c) sui reclami dei possessori ed enti interessati, delle Commissioni censuarie e dell'Amministrazione catastale, per violazione di legge e per questioni di massima. È in facoltà della Commissione centrale anche il decidere sul merito delle questioni che hanno dato luogo a tali reclami, quando sorga conflitto di giurisdizione fra diverse Commissioni provinciali, ed in altri casi speciali a giudizio della stessa Commissione centrale. La Commissione centrale inoltre, sopra richiesta del Ministro e dell'Ufficio generale del Catasto, dà parere: a) sui metodi di rilevamento e sui limiti delle tolleranze da ammettersi nelle triangolazioni e nei rilevamenti particellari; b) sulle scale da adottarsi nella costruzione delle mappe; c) sulle istruzioni da darsi circa i criteri e i procedimenti che si debbono seguire nelle operazioni di qualificazione, di classificazione e di classamento e nella formazione delle tariffe; d) e, in generale, sulle istruzioni di massima relative alla formazione ed alla pubblicazione del catasto; e) sulle norme da prescriversi per la conservazione del nuovo catasto e degli atti relativi, e per la determinazione dei suoi effetti giuridici; f) sulle richieste delle provincie per l'acceleramento delle operazioni catastali, sul tempo in cui possono essere compiute, sui preventivi delle spese all'uopo necessarie, e sui reclami delle provincie a catasto accelerato contro gli aumenti di spesa e di tempo per il compimento delle operazioni; g) sopra qualsiasi altra questione concernente la formazione e la conservazione del Catasto, e sopra ogni altro affare tecnico od amministrativo sul quale il Ministro o il direttore generale credessero opportuno di interpellarla. Spetta alla Commissione centrale fissare un termine perentorio alle Commissioni censuarie provinciali quando queste non provvedono sollecitamente all'esame dei reclami concernenti i dati catastali risultanti dal classamento ed all'esame delle tariffe e dei relativi reclami. Infine la Commissione centrale compie tetti gli altri incarichi che il Ministro creda di affidarle in rapporto alle operazioni catastali di qualsiasi genere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-23

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