Testo unico

Art. 25

(Art. 4 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

In vigore dal 22 gen 1932
Non possono far parte contemporaneamente della Commissione centrale ascendenti e discendenti, suocero e genero e più fratelli. I membri della Commissione centrale non possono appartenere ad alcuna altra Commissione censuaria. Se chiamati a far parte di altre Commissioni hanno diritto di scelta, e debbono informarne la Presidenza della Centrale dichiarando per quale Commissione intendono optare. I periti catastali non possono far parte della Commissione centrale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-25

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