Testo unico

Art. 28

(Art. 7 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

In vigore dal 22 gen 1932
Alla dipendenza della Presidenza della Commissione sono posti il Collegio dei periti catastali e la Segreteria. Il Collegio dei periti è composto di un ingegnere capo, con le funzioni di capo del Collegio, e di quel numero di tecnici che potrà essere richiesto dalle esigenze del servizio. La segreteria è composta di uno o più segretari. All'uno ed all'altra è aggregato il personale d'ordine necessario. I funzionari componenti il Collegio dei periti e la Segreteria vengono destinati a tale ufficio e ne vengono esonerati con decreto Ministeriale, sentito il direttore generale del Catasto ed il Vice-presidente della Commissione. È fatto assoluto divieto al Collegio dei periti ed alla Segreteria di comunicare, senza esplicito consenso della Presidenza, qualunque atto, documento o decisione della Commissione, a chi non faccia parte della Commissione medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-28

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