Testo unico
Art. 31
(Art. 10 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).
In vigore dal 22 gen 1932
I delegati della Commissione censuaria centrale, per avere accesso alle private proprietà nell'adempimento dei loro uffici, devono essere muniti di un certificato rilasciato dal Presidente, o dal Vice-presidente della Commissione medesima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-31