Testo unico

Art. 32

(Art. 11 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

In vigore dal 18 ott 1938
Con decreto dei Ministro per le finanze sarà provveduto all'assegnazione di una indennità annua ai componenti la Commissione censuaria centrale in misura non eccedente la somma di lire seimila per i membri effettivi e di lire tremila per quelli supplenti. Inoltre, agli stessi componenti che non risiedano a Roma e che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato di grado 4°. Le stesse indennità spettano per ogni giorno di permanenza fuori Roma per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione. Ai funzionari dello Stato competono, invece, nei casi di cui al precedente comma, le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione al loro grado gerarchico.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-32

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