Testo unico
Art. 20
(Art. 5, 2° e 3° comma, R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).
In vigore dal 22 gen 1932
Le operazioni di misura, che potranno anche essere appaltate, saranno compiute dall'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici osservando le disposizioni del presente testo unico.
Le operazioni di qualificazione, classificazione e classamento dei terreni saranno eseguite a cura dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici col concorso delle Commissioni censuarie comunali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-20