Testo unico
Art. 7
(Art. 7 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; art. 1 della legge 5 gennaio 1928, n. 135).
In vigore dal 22 gen 1932
Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento dei delegati delle Commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali, e coll'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.
L'assenza però dei rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.
I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento e con riserva di ogni diritto.
I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.
Il Governo potrà fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una facile sorveglianza e verificazione.
Se la proprietà indivisa dell'immobile è comune a più persone, l'intestazione indicherà le quote dei singoli partecipanti, ciascuno dei quali sarà tenuto in solido al pagamento dell'imposta.
Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di più persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcuna specie di essi o di altre utilità del sopra o sotto suolo, la intestazione indicherà come compossessore ciascun titolare dei suddetti diritti, specificando la consistenza dei diritti medesimi e attribuendo a uno dei compossessori il godimento di ogni altro diritto all'infuori di quelli specificati, ed assegnando ad ognuno una parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi godimenti. Ogni compossessore sarà tenuto al pagamento della propria quota d'imposta, senza vincolo di solidarietà per la quota dovuta dagli altri compossessori, nonostante qualsiasi uso, patto o disposizione di antica legge in contrario; salva soltanto nei rapporti interni fra i compossessori l'osservanza delle diverse pattuizioni risultanti dall'atto scritto di costituzione o di conferma del diritto di godimento, che abbia data certa e risalga a non oltre un trentennio prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, e ciò nei limiti dello stesso trentennio e salva, nei casi che il trentennio venisse a compiersi nei cinque anni successivi alla loro entrata in vigore, la ulteriore osservanza di tali patti per l'intero quinquennio.
Nulla è innovato intorno all'obbligazione di soddisfare l'imposta fondiaria incombente all'usufruttuario, all'usuario, al titolare del diritto di abitazione o all'enfiteuta, debitore di un'annua prestazione in denaro o in derrate, purchè questa sia stabilita in una somma o quantità determinata. Nel caso che la prestazione sia stabilita in una quota parte dei frutti dello immobile, si applicheranno le disposizioni del precedente capoverso.
Nulla è pure innovato in ordine ai rapporti di promiscuità costituiti dalla esistenza di usi civici e di altri diritti particolari a favore di singole collettività sopra immobili di altrui proprietà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-7