Testo unico

Art. 4

(Art. 4 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

In vigore dal 22 gen 1932
Prima che comincino le operazioni di rilevamento si procederà alla ricognizione della linea di confine (delimitazione), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (terminazione): a) dei territori comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato; b) delle proprietà comprese nei singoli comuni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-4

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