Testo unico
Art. 1
(Art. 1 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
In vigore dal 22 gen 1932
Testo unico.
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( legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:
1° di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni;
2° di perequare l'imposta fondiaria.
E ciò nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-1