Testo unico

Art. 1

(Art. 1 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

In vigore dal 22 gen 1932
Testo unico. . ( legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª). Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo: 1° di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni; 2° di perequare l'imposta fondiaria. E ciò nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-1

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