Testo unico
Art. 3
(Art. 3 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; articolo unico legge 20 giugno 1889, n. 6130, serie 3ª).
In vigore dal 17 ott 1941
Il rilevamento sarà eseguito da periti delegati dalla Amministrazione del Catasto, coi metodi che la scienza indicherà siccome i più idonei a conciliare la maggiore esattezza, economia e sollecitudine del lavoro.
Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici.
Le nuove mappe saranno nella scala di 1/2000.
Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento, delle particelle potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/500, e dove sia consigliato dal minore frazionamento, nella scala di 1/4000.
Note all'articolo
- La L. 17 agosto 1941, n. 1043 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a formare, mediante riduzione della mappa, carte catastali in scala minore di quelle indicate dall'art. 3 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-3