Testo unico
Art. 15
15 / 62(Art. 13 legge io marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
In vigore dal 22 gen 1932
Ogni particella sarà considerata da sè, senza riguardo alla sua connessione con altri fondi o con esercizi industriali, e a rapporti personali del possessore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-15