Testo unico
Art. 44
(Art. 36 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
In vigore dal 22 gen 1932
La revisione generale del catasto non potrà farsi prima che siano trascorsi trent'anni dall'epoca della sua attivazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-44