Testo unico
Art. 46
(Art. 37 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
In vigore dal 22 gen 1932
Le esenzioni temporanee dalla imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continueranno a sussistere per tutto il tempo fissato, malgrado la revisione generale del catasto che avvenisse nell'intervallo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-46