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Art. 48

(Art. 39 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3a).

In vigore dal 22 gen 1932
Colla legge di approvazione del bilancio si stanzierà per ogni anno la spesa occorrente per la formazione del catasto. Le proposte di stanziamento saranno corredate da una relazione dimostrativa dello stato e dello andamento del lavoro.
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