Testo unico

Art. 53

(Art. 53 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

In vigore dal 22 gen 1932
Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accelerata formazione del catasto, giusta l' del presente testo unico, non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti della sovrimposta fondiaria provinciale. A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del rimborso andrà in diminuzione della sovrimposta votata nell'anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-53

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