Testo unico
Art. 53
53 / 62(Art. 53 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
In vigore dal 22 gen 1932
Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accelerata formazione del catasto, giusta l' del presente testo unico, non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti della sovrimposta fondiaria provinciale.
A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del rimborso andrà in diminuzione della sovrimposta votata nell'anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-53